Importante novità quella contenuta nella risposta 488 dell’Agenzia delle Entrate del 20 luglio 2021: l’impianto fotovoltaico e la batteria di accumulo possono godere del bonus 110% anche nelle nuove costruzioni, se realizzati congiuntamente ad un trainante (cappotto o caldaia) o al supersismabonus. Questa è una novità che può dare ulteriore impulso alla ripresa delle energie rinnovabili, cruciali per la transizione ecologica del Paese.
Come abbiamo ormai capito, nel gergo Superbonus 110%, “realizzati congiuntamente” significa che le date dei pagamenti relativi al fotovoltaico, devono essere comprese tra l’inizio e la fine del pagamento del trainante o del supersismabonus e ovviamente, dentro al periodo di vigenza del Superbonus 110%.
Attenzione che il fotovoltaico oltre che “congiuntamente al trainante”, va installato prima dell’accatastamento dell’edificio, in quanto siamo nel contesto dell’edificio di nuova costruzione.
Altro importante chiarimento: com’è noto nell’edificio di nuova costruzione è in ogni caso obbligatorio installare un impianto fotovoltaico: l’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che il superbonus spetta per «l’intera quota di potenza dell’impianto fotovoltaico, a prescindere dagli obblighi di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28», relativo all’«obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione».
Ulteriore importante considerazione. Una delle complicazioni (ma anche dei vantaggi) del Superbonus è legata alla “cessione del credito”, data la complessità dell’iter. Nel caso in discorso, il cittadino non deve necessariamente scegliere la “cessione del credito”, anzi, la modalità di fruizione più agevole è probabilmente la detrazione diretta dalle dichiarazioni dei redditi annuali, perché stiamo parlando di una detrazione dell’ordine di 10-20.000 euro che è realistico pensare di poter portare in detrazione nei 5 anni previsti (quasi impossibile è farlo invece, con gli importi ben più importanti a cui si arriva sommando i vari interventi ammessi del Superbonus).
Il link alla risposta 488 dell’Agenzia delle Entrate
…il fotovoltaico oltre che “congiuntamente al trainante”, va installato prima dell’accatastamento dell’edificio, in quanto siamo nel contesto dell’edificio di nuova costruzione -> e se si tratta di una costruzione CONDOMINIO che ha 20 anni? Magari e’ gia’ stato trattato il tema, dove?
Il suo caso è diverso: se un condominio esistente viene sottoposto ad un intervento in superbonus 110%, è possibile includere fra gli interventi anche un impianto fotovoltaico collettivo in “autoconsumo collettivo” che oltre ad essere pagato dal SB110%, riceve anche una quota di incentivo per l’energia prodotta e autoconsumata. Si tratta della novità delle “CER” di cui parliamo nel nostro intervento più recente: Novità CER. Attenzione che qualora l’impianto FV collettivo non venga realizzato con il SB110%, può comunque essere realizzato in “autoconsumo collettivo” anche successivamente (dovrà essere pagato dai condomini ma riceverà un incentivo maggiore). Poi, è sempre possibile realizzare il FV anche individualmente (come “trainato” con il SB110 oppure con il bonus casa 50%): conviene ma non sono le soluzioni migliori.