Con la risposta all’interpello n. 87 dell’8 febbraio 2021 (1), l’Agenzia delle Entrate esclude le “unità immobiliari funzionalmente indipendenti”, ovvero le case a schiera, ma anche molte porzioni abitative autonome, inserite in borghi e borghetti.
Perché questa lettura del Decreto Rilancio?
L’AE guarda al comma 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, quello che disciplina il SuperSismaBonus110% e rileva che non fa esplicito riferimento alle “unità immobiliari funzionalmente indipendenti”, al contrario del comma 1 che disciplina il SuperEcobonus, che invece le menziona. Ecco il passaggio della Riposta:
<<Al riguardo, si osserva che, in ordine agli immobili oggetto degli interventi ammessi al Superbonus, il citato comma 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio -riferito agli interventi antisismici – a differenza del comma 1 del medesimo articolo119 – riferito, invece, agli interventi di risparmio energetico ivi indicati – non fa alcun riferimento, alle «unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomidall’esterno».
Ciò implica, in sostanza, che i predetti interventi antisismici devono essere realizzati, ai fini del Superbonus, su parti comuni di edifici residenziali in”condominio” o su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze.>>
Ma perché l’AE ritiene che questa formulazione “IMPLICA” l’esclusione delle “Unità Autonome F.D.”? E’ vero che il comma 4 non fa riferimento al tipo di edificio ammesso al SuperSismaBonus, però esso recita testualmente che:
<<Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.>>
Cioè il comma 4 fa riferimento al SismaBonus ORDINARIO precisando che le percentuali di detrazione previste, con il SuperSismaBonus del Decreto rilancio sono elevate al 110%. Quindi non c’è nessuna menzione degli edifici ammessi al SuperSismaBonus, perché a riguardo gli edifici ammessi sono gli stessi del SismaBonus ORDINARIO.
Non solo, l’AE rinvia alle due CIRCOLARI GUIDA, la N. 24 /E DELL’8 AGOSTO 2020 e la 60/E del 2020: <<Con riferimento alla applicazione del Superbonus, sono stati forniti chiarimenti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E e da ultimo con la risoluzione 28settembre 2020, n. 60/E, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti.>>
Ma le due Circolari affermano la stessa cosa del Comma 4.
La Circolare 24/E:
<<2.1.4 Interventi antisismici (sismabonus) . Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, la detrazione prevista dall’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013 è elevata al 110 per cento…>>
La Circolare 30/E ribadisce ulteriormente che gli interventi ammessi al SuperSismaBonus sono gli stessi ammessi al SismaBonusORDINARIO:
<<Nell’ambito degli interventi “trainanti” – finalizzati all’efficienza energetica e alla adozione di misure antisismiche – secondo quanto stabilito ai citati commi 1 e 4 dell’articolo 119, del decreto Rilancio, il Superbonus spetta, tra l’altro, per interventi:
(…)
– antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1- septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus).>>
Dunque, perché nella risposta 87, si identificano gli edifici ammessi al beneficio in modo differente da quanto chiaramente precisato al citato comma 4 e alle Circolari di riferimento?
Vogliamo sperare che si tratti di un errore, di una svista.
Ci conforta in tal senso, la constatazione che come dimostrato da fiscoetasse.com (2), la Risposta n.87/2021 contiene certamente delle sviste rilevanti rispondendo ad altri quesiti dei richiedenti, relativi all’accesso al superbonus 110% e al BonusMobili.
In questi passaggi l’AE fa riferimento al tetto di spesa del Bonus Mobili di 10.000 euro che però è stato innalzato a 16.000 dalla Legge di Bilancio 2021.
Non solo, in un altro punto la Riposta 87afferma che “non è possibile accedere al superbonus in quanto si tratta di edifici di proprietà di un unico soggetto, quando invece la norma è stata modificata permettendo l’accesso al superbonus da parte di proprietari di un numero di immobili fino a 4.” (2)
A quest’ultimo riguardo si tratta certamente di due sviste: le risposte sono state fornite in base alla normativa antecedente la Legge di Bilancio 2021.
Per questo vogliamo sperare, che anche per la questione dell’ammissione al “SuperSismaBonus110%” delle “unità immobiliari funzionalmente indipendenti”, vi sia stata una svista.
Attendiamo fiduciosi, una nuova risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate, contenente un’interpretazione autentica della Risposta n.87/2021.
NOTE
(1) Risposta n. 87/2021 2Superbonus- interventi di riduzione del rischio sismico su due unità immobiliari C/2 funzionalmente autonome e con ingressi indipendenti destinate al termine dei lavori ad uso abitativo – Articolo 119 decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio in vigore al 31 dicembre 2020)” https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/febbraio-2021-interpelli
(2) “Superbonus 110: la risposta all’interpello 87 superata dalla Legge di Bilancio 2021” https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/30048-superbonus-110-la-risposta-allinterpello-87-superata-dalla-legge-di-bilancio-2021.html